Mindray Medical Italy S.r.l. (di seguito, anche “Mindray” o, la “Società”) ha sempre prestato grande attenzione agli aspetti etici dell’impresa e considera la legalità e la correttezza condizioni necessarie per lo svolgimento della propria attività aziendale.
Tanto più che Mindray è consapevole di operare in un settore particolarmente delicato ed importante come quello sanitario ed avverte con gratificazione l’impegno di contribuire in maniera determinante alla tutela della salute dei cittadini e, quindi, al miglioramento del sistema sanitario ed allo sviluppo della società civile.
Nello svolgimento della propria attività la Società intende osservare non solo le leggi e, più in generale, le disposizioni vigenti in tutti i Paesi nei quali opera, ma anche elevati standard etici, i cui principi ispiratori sono raccolti nel presente codice etico (di seguito, il “Codice Etico”).
Il Codice Etico è coerente con il Codice Etico di Assobiomedica e con il Codice Etico e dei Valori Associativi Confindustriale ed è stato redatto in conformità alle previsioni contenute nel “Mindray Medical International Limited Code of Business Conduct and Ethics” e nel “Code of Ethics for Senior Executive and Financial Officers” adottati a livello di Gruppo.
Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società in data 11 ottobre 2018 (di seguito, il “Modello 231”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e definisce i principi etici che la Società considera fondamentali nello svolgimento della propria attività e le norme comportamentali che tutti coloro che agiscono in nome della Società devono rispettare.
La Società vigila sull’effettiva osservanza del Codice Etico e predispone adeguati strumenti di informazione, formazione, prevenzione e controllo e garantisce la trasparenza delle condotte poste in essere, sanzionando, ove necessario, i comportamenti difformi dai principi e dalle norme comportamentali previsti dal Codice Etico.
Il Codice Etico esprime i principi etici cui la Società si conforma nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, definendo il complesso di diritti, doveri e responsabilità che da tali principi discendono e che vengono assunti dalla Società nell’esercizio dell’attività sociale.
Scopo del Codice Etico è quello di riassumere i principi etici e le norme di comportamento in cui la Società si riconosce ed ai quali chi lavora alle dipendenze della Società o con essa collabori o intrattenga relazioni, a qualsiasi titolo, deve conformarsi.
I soggetti destinatari del Codice Etico sono:
(tutti i soggetti sopra menzionati, di seguito, collettivamente, i “Destinatari”).
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Tutti i Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare le disposizioni del Codice Etico ed i principi ivi contenuti.
I Destinatari in nessun caso potranno adottare comportamenti contrastanti con le disposizioni del Codice Etico giustificando gli stessi con il preteso perseguimento dell’interesse della Società.
Il Codice Etico si applica all’intero complesso delle attività svolte dalla Società, eventualmente anche all’estero.
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L’osservanza delle disposizioni del Codice Etico costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali del Personale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 2104 e seguenti c.c. L’osservanza delle disposizioni del Codice Etico costituisce parte integrante anche delle obbligazioni contrattuali dei Terzi Destinatari. In assenza dell’impegno espresso a rispettare le norme del Codice Etico, la Società non concluderà e/o non proseguirà alcun rapporto con i Terzi Destinatari. A tal fine, è previsto l’inserimento, nelle lettere di incarico e/o negli accordi negoziali con i Terzi Destinatari di apposite clausole volte a confermare l’obbligo di questi ultimi a conformarsi pienamente al Modello 231 ed al Codice Etico, nonché a prevedere, in caso di violazione, una diffida al puntuale rispetto del Modello 231 e del Codice Etico, l’applicazione di penali e la risoluzione del rapporto contrattuale.
La violazione delle norme del Codice Etico, considerata dalla Società con particolare rigore, lede, tra l’altro, il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno, fermo restando, per il Personale, il rispetto di quanto previsto in proposito dall’art. 7 della legge n. 300/1970 e dei contratti collettivi applicati ai rapporti di lavoro.
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Le violazioni del Codice Etico devono essere immediatamente portate all’attenzione della Società secondo i canali e le modalità descritte nell’apposita procedura adottata dalla Società per la segnalazione di illeciti e irregolarità (di seguito, la “Whistleblowing Policy”).
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La Società si impegna ad assicurare la massima diffusione del Codice Etico all’interno e all’esterno della Società, mediante la sua distribuzione agli Organi Sociali, a tutto il Personale ed ai Terzi Destinatari, la pubblicazione sul sito web della Società http:/it nonché la pubblicazione nella bacheca elettronica di Mindray contenuta in un’apposita area della rete intranet aziendale cui si potrà agevolmente accedere cliccando sul link che verrà trasmesso dalla Società al Personalemediante apposita email.
La Società, anche tramite e con l’ausilio dell’OdV, cura:
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Il Codice Etico vincola tutti i Destinatari a qualunque livello dell’organizzazione aziendale essi operino. Ai Destinatari è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice Etico o dallo stesso richiamate, nonché delle leggi e dei regolamenti applicabili.
I Destinatari hanno inoltre l’obbligo di:
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Ogni responsabile di funzione aziendale, oltre a quanto previsto nella previsione che precede ha l’obbligo di:
Mindray si impegna a produrre e fornire tecnologie mediche e servizi correlati di alta qualità, nell’interesse della sicurezza e del benessere del paziente.
La Società si impegna a rispettare le leggi ed i regolamenti applicabili.
L’eticità dei comportamenti non ha come paradigma solo la loro stretta osservanza, essa va oltre, e riposa nella volontà di adottare, nelle diverse situazioni, i più elevati standard di comportamento. Il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili e l’osservanza degli standard etici sono importanti per la necessità di stretta collaborazione tra settore delle apparecchiature/tecnologie mediche e i Professionisti del Settore Sanitario (come di seguito definiti).
Tale collaborazione può avvenire sotto forma di:
Queste attività sono necessarie per il progresso della scienza medica ed il miglioramento della cura del paziente, ma devono avvenire attraverso interazioni improntate alla massima trasparenza, correttezza ed eticità.
Mindray si impegna ad agire con correttezza e trasparenza, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza ed a rispettare la libera iniziativa privata, affermando la funzione sociale del libero mercato, la massimizzazione dei risultati economici e finanziari delle imprese attraverso corrette relazioni commerciali con clienti e fornitori e adeguato riconoscimento del contributo dei propri collaboratori.
Mindray si impegna, inoltre, ad adottare specifiche cautele (come di seguito illustrate) nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
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La Società riconosce il valore delle risorse umane quale fattore fondamentale per il proprio sviluppo ed è consapevole che i collaboratori interni ed esterni di Mindray costituiscono una risorsa fondamentale per lo sviluppo della Società.
In particolare, la Società:
Mindray assume tra i propri impegni la valorizzazione di tutte le diversità e la creazione di un ambiente di lavoro aperto e inclusivo, che favorisca il benessere di tutti/e. Mindray riconosce la dignità e il valore unico di ogni persona, e difende l’importanza di una cultura della diversità che, con una logica inclusiva, valorizzi tutte le differenze (di genere e identità di genere, età, orientamento sessuale, origine etnica, nazionalità, idioma, estrazione sociale, fede religiosa, convinzioni personali, stato civile, abilità cognitive e motorie, condizioni di salute e qualsiasi altra categoria protetta dalla legge) quali attivatrici di valore aggiunto e innovazione.
In particolare, la Società dichiara il suo impegno in tutela, rispetto e promozione di comportamenti inclusivi nelle principali attività come di seguito definite.
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La Società si impegna ad attrarre e assumere persone con diversi background e abilità, perseguendo per quanto possibile la parità di genere in fase di selezione e assunzione fin l’individuazione della rosa di candidati/e.
Allo stesso tempo, i colloqui verteranno, quindi, solo sulle informazioni rilevanti rispetto ai requisiti della posizione e del ruolo ricercato, permettendo che siano le esperienze, le capacità e le competenze a guidare la scelta delle migliori risorse. Il processo di selezione è rafforzato grazie all’adozione di una metodologia standardizzata per garantire pari opportunità in ogni sua fase.
La Società assicura inoltre che le persone coinvolte nei processi di assunzione ricevano un’adeguata formazione sulla parità di genere e bias cognitivi che possono impattare negativamente i processi di selezione.
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Mindray si impegna nel diffondere una cultura di valorizzazione e inclusione delle diversità e a contrastare ogni tipo di discriminazione, dentro la Società e al di fuori, attraverso le attività di comunicazione. Questo include anche la promozione di un linguaggio decoroso, inclusivo, neutrale con l’intento di evitare qualsiasi forma di discriminazione.
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Il sistema di valutazione della Performance incentiva il dialogo costante tra manager e direct report, rafforzando l’impegno di ognuno rispetto agli obiettivi e alle sfide del business. Nel corso del processo si promuove inoltre lo sviluppo delle carriere senza nessuna discriminazione di genere, favorendo un confronto costruttivo volto alla responsabilizzazione grazie all’utilizzo del feedback inteso come miglioramento continuo.
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La Società si impegna ad offrire pari opportunità di sviluppo indipendentemente da posizione, livello o background. Sono previsti momenti informativi e formativi diretti a tutto il Personale volti alla sensibilizzazione sul tema della valorizzazione delle differenze, la parità di genere, l’inclusione e l’impatto sul business che hanno tali tematiche. Nello specifico, vengono sensibilizzati tutti i manager sui temi legati agli stereotipi di genere, ai bias ed alla capacità di comunicare in maniera inclusiva.
La Società, inoltre, si impegna a coinvolgere equamente donne e uomini in tutti i percorsi formativi e le iniziative di aggiornamento professionale, inclusi i corsi sulla leadership e la partecipazione ad eventi di sensibilizzazione promossi da altre società.
La Società si impegna a monitorare costantemente la partecipazione e i risultati del proprio personale nei programmi di formazione e valorizzazione, intervenendo se necessario per affrontare eventuali disparità.
Saranno condotte regolarmente valutazioni per monitorare l'efficacia delle politiche e delle pratiche di formazione e di valorizzazione, con un focus particolare sulla partecipazione equa e paritaria di entrambi i sessi.
Saranno adottate misure correttive quando necessario per garantire una partecipazione equa e paritaria ai percorsi di formazione e di sviluppo professionale, inclusi eventuali interventi per ridurre le disparità di genere nelle opportunità di formazione.
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Mindray pone particolare attenzione allo sviluppo del capitale umano, che In osservanza dei principi di non discriminazione, garantisce che a tutto il Personale vengano fornite le medesime opportunità di sviluppo, incentivi economici e carriera, indipendentemente dal genere, età, orientamento religioso, etnia, orientamento sessuale e disabilità, basandole esclusivamente sulle capacità ed i livelli professionali. Assicura che nei processi di crescita professionale, mobilità interna e di successione a posizioni manageriali avvenga un’equa selezione di candidate/i, in coerenza con i principi di un’organizzazione inclusiva e rispettosa della parità di genere. La Società si impegna quindi che donne e uomini, in egual misura, siano rappresentati nei processi di nomina interni.
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La politica di remunerazione della Società contribuisce alla realizzazione della missione, dei valori e delle strategie aziendali, attraverso la promozione di azioni e comportamenti rispondenti alla cultura della Società, nel rispetto dei principi di pluralità, pari opportunità, valorizzazione delle conoscenze e della professionalità delle persone, equità e non discriminazione previsti dal Codice Etico della Società. Gli interventi retributivi periodici, i processi e i sistemi di incentivazione di breve e lungo termine sono ancorati a principi di riconoscimento delle responsabilità attribuite, dei risultati conseguiti e della qualità dell’apporto professionale profuso, tenendo conto del contesto e dei riferimenti di mercato applicabili per cariche analoghe o per ruoli di livello assimilabile per responsabilità e complessità. La Società si impegna a garantire equità e opportunità di accesso ai medesimi trattamenti retributivi a tutto il proprio personale indipendentemente dal genere.
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Mindray si impegna a migliorare la conciliazione dei tempi di vita-lavoro in tutte le fasi della vita personale e professionale della persona, attraverso l’adozione di una modalità di lavoro flessibile (es. Lavoro Agile) non penalizzante e con tempi compatibili rispetto agli obiettivi assegnati. Inoltre, supporta il Personale durante e dopo periodi di lunga assenza dal lavoro, evitando qualsiasi discriminazione durante e dopo il congedo, consentendo di rimanere in contatto con la Società durante lo stesso, favorendo il reinserimento al termine e rispettando le indicazioni di legge riguardo alla conservazione del posto e della retribuzione immutata.
La Società ritiene la genitorialità e il caregiver due fattori importanti, pertanto, oltre il CCNL di riferimento, si attiva in servizi e modalità gestionali per tutelare la maternità/paternità e l’assistenza attraverso il mantenimento di benefits e l’adozione di iniziative che valorizzino l’esperienza della genitorialità e dell’assistenza come momenti di acquisizione di nuove competenze a favore della persona e dell’organizzazione e che tutelino la relazione tra persona e azienda prima, durante e dopo la maternità/paternità e l’assistenza.
Infine, la Società si impegna a prevenire le molestie nei luoghi di lavoro attraverso un percorso dedicato di sensibilizzazione sulle molestie di genere che crei consapevolezza nelle persone e le guidi nei comportamenti quotidiani.
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La Società si impegna affinché i generi siano equamente rappresentati tra i relatori di panel di tavole rotonde, eventi, convegni o altro evento anche di carattere scientifico per sottolineare la propria immagine di equal employer e dichiarare in modo trasparente la volontà di Mindray di perseguire la parità di genere, valorizzare le diversità e supportare l’empowerment femminile.
In particolare, verrà garantito il principio di non discriminazione di genere nella scelta dei partecipanti nei convegni e fiere di settore, pur nel rispetto dei ruoli e delle logiche di merito e competenze.
La tutela della salute e sicurezza sul lavoro costituisce un obiettivo primario della Società, la quale pertanto, si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i Destinatari una cultura della sicurezza, volta?ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza degli stessi in ordine ai possibili rischi sul lavoro nonché a promuovere comportamenti e condotte responsabili e rispettosi nei confronti della propria e altrui incolumità.
Coerentemente con quest’obiettivo, i Destinatari, ed in particolar modo il Personale e tutte le figure coinvolte nei compiti relativi a salute e sicurezza sul lavoro (medico competente, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni di lavoro attenendosi ai principi di seguito esposti, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.
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La comunicazione di Mindray si declina soprattutto nell’informazione scientifica, la quale deve essere accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità e mai fuorviante, documentata e documentabile.
L’informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.
Mindray è consapevole che il libero mercato presuppone l’autonomia dei suoi attori nel determinarsi e nel perseguire i fini aziendali.
La Società crede fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va difeso da eventuali quanto indebite pressioni sia interne, provenienti dagli stessi attori dei mercati interessati, sia esterne, da parte di terzi, quale che sia il ruolo svolto.
Mindray esercita la propria attività commerciale in ottemperanza ai requisiti delle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di fornitura che si impegna ad osservare adottando ogni più opportuna misura.
Mindray condanna qualsivoglia iniziativa o contatto tra concorrenti che sia contraria ai principi della concorrenza, tra le quali si annoverano in via esemplificativa: discussioni sui prezzi o quantità, suddivisione di mercati, limitazioni di produzione o di vendite, accordi per ripartirsi i clienti, scambi di informazioni sui prezzi, ecc.
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B. Conflitti di interessi
? fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto di interessi, anche solo potenziale, con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto del Codice Etico.
I Destinatari sono tenuti a comunicare all’OdV ogni situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, propria o di terzi di cui siano venuti a conoscenza, affinché ne sia valutata la sussistenza e la gravità e possano essere esclusi o attenuati i conseguenti effetti reali o anche solo potenziali.
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Mindray garantisce l’osservanza delle leggi applicabili sul controllo delle esportazioni ed altri regolamenti che circoscrivano il commercio con alcuni paesi.
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? fatto divieto ai?Destinatari di offrire, effettuare o autorizzare, direttamente o indirettamente, il pagamento di somme di denaro o di qualsiasi cosa di valore significativo, al fine illecito di:
? fatto, inoltre, divieto ai Destinatari di compiere od omettere atti a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
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Mindray assicura la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall’utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa autorizzazione del titolare e, comunque, nel rispetto delle normative di legge vigenti.
? fatto divieto ai Destinatari di usare, divulgare o comunicare a chiunque qualsivoglia informazione riservata di cui siano venuti a conoscenza o che abbiano ricevuto od ottenuto in virtù o in relazione alle funzioni e incarichi svolti presso la Società o presso ogni altra società del Gruppo al quale la Società appartiene, nonché, in generale, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la stessa. A tali fini, per “informazione riservata” si intende ogni e qualsivoglia informazione, dato o notizia che siano stati comunicati in via riservata, ovvero che abbiano natura confidenziale e siano relativi all'attività, alle eventuali future attività, ovvero agli affari della Società o di ogni altra società del Gruppo al quale la Società appartiene.
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Il comportamento della Società nel mercato è improntato alla massima correttezza nei confronti dei concorrenti. In particolare, Mindray si impegna a non porre in essere comportamenti scorretti e lesivi dell’immagine delle imprese concorrenti.
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Mindray si impegna a tenere conto nei propri programmi di sviluppo delle esigenze della comunità nel cui territorio l’impresa è insediata, con l’obiettivo di contribuire al suo sviluppo economico, sociale e civile.
La Società esercita la propria attività attraverso l’uso delle migliori tecnologie disponibili, la promozione e lo sviluppo di attività volte a valorizzare le risorse naturali e preservare l’ambiente ed in ottemperanza alle leggi e normative riguardanti la tutela dell’ambiente.
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Mindray riconosce che l’osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili sono essenziali affinché i comparti delle tecnologie mediche possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i Professionisti del Settore Sanitario, ossia coloro i quali svolgono la loro attività in ambito sanitario (a titolo esemplificativo: medici, infermieri, personale di laboratorio, ricercatori, tecnici, personale amministrativo nell’ambito di strutture sanitarie, ecc.) pubblico e/o privato, che nel corso della propria attività professionale abbiano la facoltà, direttamente o indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare l’acquisto, il noleggio o la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati (di seguito, i “Professionisti del Settore Sanitario”).
La Società si impegna ad attuare pratiche commerciali etiche e a mantenere una condotta socialmente responsabile in relazione alle interazioni con i Professionisti del Settore Sanitario, rispettando l’obbligo di questi ultimi di prendere decisioni indipendenti rispetto alla pratica clinico- diagnostica. Il Codice Etico stabilisce gli standard adeguati per i vari tipi di rapporto con i Professionisti del Settore Sanitario, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative applicabili, dei codici professionali e dei codici/regolamenti degli enti di appartenenza del Professionista del Settore Sanitario, che impongono particolari condizioni alle società del settore ovvero ai Professionisti stessi nello svolgimento della loro attività.
Mindray si impegna, dunque, ad interagire con i Professionisti del Settore Sanitario osservando le leggi, i regolamenti e, in generale, le normative, i regolamenti ed i codici professionali di riferimento. Sulla base di quanto precede, dal momento in cui i Destinatari, anche prima della pubblicazione di un bando di gara (o altro documento o atto a esso assimilabile), hanno notizia dell’esistenza di un procedimento amministrativo finalizzato alla sua pubblicazione, è fatto loro divieto di offrire qualsiasi occasione di collaborazione o altro, anche a titolo gratuito (es. incarichi di consulenza, speakeraggi, attività di moderatore, training, ecc.) che avvantaggino a titolo personale il personale della Pubblica?Amministrazione che possano avere poteri negoziali e/o autoritativi o tali da poter comunque influenzare l’esito della procedura.
Ogni valutazione in merito alla prosecuzione di eventuali rapporti in essere all’atto della conoscenza dell’esistenza di un procedimento amministrativo dovrà essere sottoposta all’attenzione del management della Società.
Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono da intendersi applicabili anche ai Professionisti del Settore Sanitario operanti al di fuori della Pubblica Amministrazione in tutte le ipotesi di negoziazione di forniture di beni e servizi con le strutture sanitarie private di appartenenza del Professionista.
In generale, qualsivoglia rapporto che verrà instaurato dai Destinatari nei confronti del personale della Pubblica Amministrazione e dei Professionisti del Settore Sanitario, del settore pubblico e di quello privato, dovranno essere improntati, in ogni momento, ai principi di ufficialità, trasparenza, correttezza etica e professionale.
?, pertanto, fatto divieto ai Destinatari di promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura, utilità o altri benefici a personale di enti pubblici e/o a soggetti a essi assimilabili, a Professionisti del Settore Sanitario, sia pubblico che privato, che a qualunque titolo intervengano in un processo di acquisto, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi propri o della Società.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è, inoltre, vietato, direttamente o indirettamente, mediante soggetti terzi, intraprendere le seguenti azioni:
Viceversa, vi sono forme di interazione con i Professionisti del Settore Sanitario consentite e considerate positivamente in quanto tali da contribuire al progresso della scienza medica migliorando la diagnosi e la cura del paziente, ivi incluse:
In ogni caso, fatti salvi eventuali obblighi autorizzativi, in tutte le ipotesi in cui l’interazione con i Professionisti del Settore Sanitario comporti trasferimenti di valore o potenziali conflitti di interesse, i Destinatari sono sempre tenuti a rendere una comunicazione informativa all’organo preposto dell’amministrazione ospedaliera di appartenenza del Professionista del Settore Sanitario.
Mindray si impegna ad adottare specifiche cautele anche nei confronti delle organizzazioni sanitarie, intendendosi per tali qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma o organizzazione giuridica), associazione o Organizzazione Sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più Professionisti del Settore Sanitario prestano servizi oppure che sia in grado di esercitare una influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine, fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche e di servizi correlati (in via esemplificativa e non esaustiva: ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni, fondazioni, università, società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o professionali) (di seguito, le “Organizzazioni Sanitarie”).
L’interazione con le Organizzazioni Sanitarie o con terze parti dovrà rivolgersi unicamente nei confronti di soggetti che rispondano a specifici requisiti di compliance, ossia:
La Società si impegna a non organizzare, direttamente o indirettamente, ovvero a non partecipare, sotto qualunque forma, a congressi, convegni, workshop e simili in cui:
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? consentito organizzare direttamente o per il tramite di un soggetto terzo iniziative di:
Qualora tali iniziative coinvolgano anche Professionisti del Settore Sanitario, le stesse dovranno svolgersi nelle vicinanze del luogo in cui operano tali Professionisti.
Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento.
La qualità dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore e al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione pubblica.
In particolare:
? consentito sostenere i costi di viaggio e alloggio solo ed esclusivamente per i Professionisti del Settore Sanitario invitati agli eventi nel rispetto di ogni normativa applicabile.
I viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica a esclusione dei voli intercontinentali, per i quali è ammessa la business class. La prima classe non è ammessa.
? consentito fornire pasti a costo ragionevole ai partecipanti agli eventi e, per quelli che necessitino una permanenza notturna, potranno rendersi opportuni ulteriori servizi alberghieri, che non dovranno superare il livello quattro stelle; essi saranno correlati alla durata e funzionali allo scopo educativo dell’evento e dovranno rispettare ogni normativa applicabile.
I costi relativi a eventuali accompagnatori del Professionista del Settore Sanitario dovranno gravare integralmente sul Professionista stesso.
? fatto divieto di farsi carico, integralmente o parzialmente, di qualsivoglia spesa a copertura di attività non strettamente correlate all’aspetto scientifico dell’evento (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, spettacoli, programmi sociali, ecc.).
Le attività formative, educazionali e promozionali sui prodotti aziendali organizzate dalla Società per il tramite di società organizzatrice terza, sono considerati eventi aziendali e come tali rientranti nella disciplina del presente paragrafo.
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Nel rispetto di quanto previsto al punto H e dei parametri di sobrietà declinati al punto I, è consentito sostenere conferenze organizzate dalle Organizzazioni Sanitarie e/o da terze parti, indipendenti, formative, scientifiche o fautrici di politiche che promuovano la conoscenza scientifica, il progresso medico e un’efficace assistenza sanitaria.
?, inoltre, consentito dare sostegno a formazione e aggiornamento di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico sociali legate al settore di riferimento. ? ammesso anche il sostegno ad iniziative di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché per la diffusione della cultura della prevenzione.
?, altresì, consentito supportare corsi o training di procedura, ovvero specifici eventi il cui programma sia dedicato all’erogazione di una formazione pratica sulla esecuzione sicura ed efficace di una o più procedure cliniche, dove la maggior parte della formazione avviene in ambiente clinico. In particolare per i cosiddetti training di procedura si applica quanto previsto ai punti H e I in relazione alla possibilità di supportare direttamente i Professionisti del Settore Sanitario.
Al di fuori di quanto descritto al precedente paragrafo è espressamente vietata la facoltà di fornire sostegno economico direttamente ai singoli Professionisti del Settore Sanitario al fine di coprire i costi di partecipazione alle attività formative/educazionali organizzate Organizzazioni Sanitarie e/o da terze parti.
Il predetto sostegno potrà essere corrisposto all’ente di appartenenza del Professionista del Settore Sanitario o alla Organizzazione Sanitaria e/o terza parte organizzatrice dell’evento.
? consentito fornire tale supporto anche mediante l’acquisto di diritti di sponsorizzazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, la riproduzione del proprio logo sul programma dell’evento, sui badge congressuali o sul sito web del congresso; il noleggio di spazi espositivi; l’esposizione di banner o l’organizzazione di simposi satellite decidendone il contenuto e i relatori.
Nell’ambito dei pacchetti di sponsorizzazione e, inclusi negli stessi, è consentito acquistare un determinato numero di quote di partecipazione al congresso per un certo numero di operatori sanitari (quote di iscrizione e/o spese di viaggio e ospitalità) in funzione della tipologia di sponsorizzazione attuata, al solo scopo di contribuire all’aggiornamento dei Professionisti del Settore Sanitario favorendo la valorizzazione e la conoscenza delle tecnologie e l’innovazione delle stesse.
Resta inteso che in tal caso i singoli Professionisti del Settore Sanitario che potranno beneficiare della partecipazione all’evento in ragione del pagamento di dette quote di iscrizione saranno scelti in assoluta autonomia e indipendenza da parte dell’ente promotore o dell’ente di appartenenza.
La Società sarà del tutto estranea al processo di individuazione dei Professionisti del Settore Sanitario e non sarà consentito tenere comportamenti volti a raggiungere accordi con l’ente promotore e/o di appartenenza in merito alla preventiva individuazione dei Professionisti del Settore Sanitario da supportare in un determinato evento.
La Società dovrà stipulare con l’ente promotore e/o con l’ente di appartenenza del Professionista del Settore Sanitario uno specifico contratto di sponsorizzazione nel quale saranno puntualmente e specificamente individuati i singoli diritti di sponsorizzazione acquistati e i singoli importi corrisposti in relazione a ciascuno di essi.
Nel contratto di sponsorizzazione la Società potrà definire la categoria dei Professionisti del Settore Sanitario a cui destinare il contributo e/o l’area geografica e/o la struttura sanitaria di appartenenza degli stessi, fatta salva la garanzia piena e assoluta di non riconducibilità dello stesso contributo a un singolo Professionista del Settore Sanitario.
Tutti gli eventi a carattere nazionale e regionale organizzati da Organizzazioni Sanitarie e/o da terze parti, dovranno essere sottoposti da queste ultime a verifica di conformità preventiva per il tramite di un Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) sottoposto alla supervisione della Commissione di Controllo di Assobiomedica.
Il sistema di valutazione di cui sopra valuterà tutti gli aspetti connessi a garantire la massima sobrietà dell’evento, vale a dire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli aspetti connessi a location, periodo, programma evento, tipologia di ospitalità, tipologia di viaggio, ecc.
Gli eventi dovranno essere sottoposti a valutazione con congruo preavviso secondo le modalità operative stabilite da Assobiomedica.
Non è consentito fornire supporto a eventi a carattere nazionale e regionale che non siano stati sottoposti a valutazione preventiva del Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) e che non abbiano ricevuto valutazione positiva.
Per tutti i contributi erogati a supporto delle attività formative ed educazionali di cui al presente paragrafo dovrà essere effettuato un controllo sull’uso finale del finanziamento, mediante rendicontazione dalle Organizzazioni Sanitarie e/o terze parti coinvolte.
Le disposizioni previste ai punti H, I e J si applicano sia in Italia che all’estero, anche per quanto posto in essere dalla casa madre e/o da altre società appartenenti al Gruppo, ogni qualvolta nell’ambito dell’evento vi sia la partecipazione di Professionisti del Settore Sanitario che svolgano la loro principale attività professionale nel territorio italiano con conseguente assoggettamento alla procedura di trasparenza di cui al successivo capo V.
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Scopo delle donazioni è il sostegno di progetti sociali, umanitari, filantropici o di beneficenza. In particolare sono considerate ammissibili donazioni finalizzate a:
Le donazioni dovranno essere effettuate solo a fronte di specifica richiesta dell’ente beneficiario, in assenza di qualsivoglia interesse di natura commerciale, unicamente a favore di organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle normative applicabili e, comunque, previa verifica dell’assenza di conflitti di interesse.
? da intendersi, pertanto, vietata qualunque donazione a persone fisiche.
Le donazioni di denaro, beni, attrezzature ecc. devono effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base al soggetto beneficiario e dovranno essere autorizzate preventivamente dal management della Società.
Dovrà successivamente essere richiesta al beneficiario evidenza dell’effettiva destinazione e utilizzo della donazione.
?, in ogni caso, necessario il rispetto della procedura di trasparenza di cui al successivo capo V.
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Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, possono essere attribuite delle borse di studio sulla base di accordi scritti tra la Società e l’Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente. All’interno di tali accordi dovrà essere specificato che la scelta dei candidati avverrà ad opera dell’Organizzazione Sanitaria sulla base di proprie procedure di valutazione dei candidati che siano trasparenti, obiettive e conformi a riconosciuti criteri scientifici e formativi.
La Società rimarrà totalmente estranea al processo di selezione e valutazione dei candidati.
Le borse di studio potranno essere erogate unicamente a favore dell’Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente.
?, in ogni caso, necessario il rispetto della procedura di trasparenza di cui al successivo capo V.
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I Professionisti del Settore Sanitario potranno prestare in buona fede e nel rispetto della normativa vigente, attività libero professionale consulenziale a favore della Società, nonché collaborazione per ricerca, sviluppo e utilizzo dei prodotti.
In conformità alle previsioni di cui all’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, le predette attività potranno essere affidate al Professionista del Settore Sanitario solo previa autorizzazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza in mancanza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso al Professionista del Settore Sanitario, all’amministrazione pubblica di appartenenza dovrà essere comunicato l’ammontare corrisposto.
In conformità alle previsioni di cui all’articolo 4 del D.P.R. 62/2013, è vietato offrire qualsivoglia incarico di collaborazione ai Professionisti del Settore Sanitario che appartengano ad un’amministrazione in relazione alla quale la Società abbia, o abbia avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in merito a decisioni o attività inerenti alla medesima.
Un accordo di consulenza tra la Società e i Professionisti del Settore Sanitario, sia pubblico che privato, può definirsi in buona fede se supportato dai seguenti elementi:
La Società potrà corrispondere ragionevoli spese per i consulenti per lo svolgimento di quanto previsto dall’accordo di consulenza.
La scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull’esperienza degli stessi, attraverso un processo interno di valutazione e selezione al fine di attuare lo scopo individuato.
Il luogo e le circostanze per le riunioni tra la Società e i consulenti dovrà essere adeguato all’oggetto della consulenza. Le spese di viaggio e ospitalità, ove necessarie, dovranno essere subordinate alla durata e funzionali allo scopo principale della riunione, secondo i parametri di cui al precedente punto H.
?, in ogni caso, necessario il rispetto della procedura di trasparenza di cui al successivo capo V.
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La decisione di intraprendere o di supportare un progetto di ricerca in collaborazione con enti pubblici o privati, nel caso di ricerche scientifiche o sperimentazioni promosse rispettivamente dalla Società o dagli enti ai quali la Società fornisce un sostegno esterno, deve sempre essere ispirata da un genuino interesse scientifico, teso allo sviluppo di procedure cliniche, ovvero alla valutazione clinica di prodotti. La decisione di svolgere, ovvero di sostenere, una ricerca svolta da un ente, deve essere documentata nel suo iter, prevedere con chiarezza gli obiettivi scientifici che la ricerca si pone di raggiungere e il beneficio che l’azienda può conseguire.
Ogni rapporto di collaborazione ai fini di ricerca con enti, sia pubblici che privati, non potrà prescindere dall’esistenza di un protocollo di ricerca, dall’approvazione o segnalazione al comitato etico competente, dalla stipula di un contratto o convenzione di ricerca con l’ente coinvolto e dallo svolgimento della ricerca stessa nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili.
I compensi eventualmente elargiti all’ente esecutore della ricerca per conto della Società dovranno essere determinati sulla base del principio di fair market value.
Nel caso in cui il promotore della ricerca fosse un Professionista del Settore Sanitario, oltre al rispetto delle regole sopra indicate, la Società avrà cura di assicurare che il rapporto di collaborazione avvenga nella massima trasparenza e in seguito a tutte le autorizzazioni e permessi necessari da parte dell’ente di appartenenza del Professionista.
Ogni dispositivo medico strumentale all’esecuzione della ricerca potrà essere consegnato allo sperimentatore solo attraverso l’ente di appartenenza e dovrà essere previsto nel contratto unitamente al suo ritiro al termine del progetto di ricerca.
?, in ogni caso, necessario il rispetto della procedura di trasparenza di cui al successivo capo V.
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? consentito effettuare saltuariamente modesti omaggi ai Professionisti del Settore Sanitario.
Gli omaggi potranno essere unicamente a scopo promozionale e correlati all’attività del Professionista sanitario o per il beneficio dei pazienti.
? vietato qualsivoglia omaggio sotto forma di denaro contante o equivalente (es. voucher, buoni libro, buoni carburante, schede prepagate, ecc.).
Le previsioni che precedono non si applicano alla pratica legittima di fornire appropriati campioni di prodotti e opportunità per la valutazione degli stessi.
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Mindray fonda la propria reputazione sulla più alta qualità dei propri dispositivi medici, dei servizi e delle terapie, affinché gli operatori sanitari siano in grado di fornire al paziente il miglior risultato possibile. L’impegno della Società non si limita al rispetto degli standard di qualità e di sicurezza prescritti dalle leggi ma, ove possibile, va oltre per assicurare prodotti, servizi e terapie sempre più efficaci.
Secondo le indicazioni di Assobiomedica, a decorrere dall’1 gennaio 2021 con riferimento ai dati riguardanti l’anno solare 2020, e mediante l’apposito Modello di Trasparenza reso disponibile dall’associazione, sarà necessario provvedere su base annuale alla pubblicazione sul sito web aziendale, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, dei dati connessi ai trasferimenti di valore effettuati, direttamente o indirettamente, ai Professionisti del Settore Sanitario, alle Organizzazioni Sanitarie e alle terze parti.
I dati oggetto di pubblicazione saranno quelli relativi a:
Sarà necessario altresì pubblicare una nota riepilogativa della metodologia utilizzata per la predisposizione dei dati con riferimento alle informazioni riguardanti l’IVA, la valuta o eventuali altri aspetti fiscali connessi al trasferimento di valore in forma individuale o aggregata, ivi incluso il principio di cassa o di competenza applicato per la redazione del proprio bilancio.
Le informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno 3 anni dal momento della pubblicazione. Dovrà, inoltre, essere conservata la documentazione a supporto dei dati pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e dovrà essere resa disponibile anche in forma dettagliata su eventuale richiesta del Professionista/Organizzazione Sanitaria/terza parte.
I dati riguardanti i trasferimenti di valore dovranno essere pubblicati nello Stato ove il beneficiario ha il proprio domicilio e l’obbligo di pubblicazione in caso di gruppi societari si intende esteso anche alle case madri delle aziende associate, e/o alle altre società appartenenti al gruppo, nel rispetto dei codici o delle normative nazionali di riferimento.
Per tale ragione Mindray intende adeguarsi, progressivamente ma quanto prima possibile, alle nuove prescrizioni, sviluppando e potenziando i propri sistemi informatici per far fronte ai futuri obblighi di trasparenza sinteticamente descritti.
Le violazioni del Codice Etico costituiscono comportamenti sanzionabili dalla Società in base al codice disciplinare adottato dalla Società (il “Codice Disciplinare”), di cui costituisce parte integrante.
La mancata segnalazione di un fatto e/o di una circostanza idonea ad integrare il pericolo di una violazione del Codice Etico costituisce anch’essa una violazione passibile di sanzione da parte della Società.
Nel Codice Disciplinare sono tipizzate le violazione dei principi etici e delle norme comportamentali statuite nel Modello 231 e nel Codice Etico, i soggetti tenuti al rispetto di tali principi etici e delle norme comportamentali, nonché le relative sanzioni applicabili.
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La Società, al fine di facilitare le segnalazioni e comunicazioni da parte dei Destinatari, ha attivato delle misure volte a favorire l’emersione di fattispecie di illeciti e irregolarità mediante l’adozione della Whistleblowing Policy che costituisce parte integrante del Modello 231.